158702c30c902daa1df52fe9e4f7bdc08e89c285
158702c30c902daa1df52fe9e4f7bdc08e89c285

25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER  L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

1946 Nel nostro Paese le donne conquistavano il diritto di voto

1948

Entra in vigore la Costituzione. Gli articoli 3, 29, 31,37,48 e 51 sanciscono la parità tra uomini e donne.

1968

L'adulterio femminile non è più considerato reato. la Corte Costituzionale abroga l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile e quello analogo del Codice penale.

1970

Viene approvata la legge sul divorzio: legge 1° dicembre 1970, n. 898, «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio».

1977

È riconosciuta la parità di trattamento tra donne e uomini nel campo del lavoro: legge 9 dicembre 1977 n. 903, «Parità fra uomini e donne in materia di lavoro».

1978

Viene approvata la legge sull'aborto.

1996

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, «Norme contro la violenza sessuale», punisce lo stupro come delitto contro la persona e non contro la morale come in precedenza.

1999 La giornata del 25 novembre diventava la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Scelta in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal nel 1960, Esempio di donne rivoluzionarie contro il regime di Rafael Leónidas Trujillo.

Queste sono alcune tra le più importanti date che una donna, ma non solo, ai giorni d’oggi non dovrebbe mai dimenticare.

25 novembre 2020

Eures riporta “1 donna ogni 3 giorni, 91 vittime di femminicidio nel 2020 in Italia, in lockdown in 4 casi su 5 il killer è il convivente. Sono 3.344 le donne uccise in Italia tra il 2000 ed il 31 Ottobre 2020, pari al 30% degli omicidi volontari

Numeri importanti, ancora troppo elevati che fanno emergere un problema che non può essere sottovalutato, a preoccupare non sono solo i numeri ma anche, le idee stereotipate di cultura nazionale in gran parte ancora legate all’idea di una donna remissiva in una posizione inferiore rispetto all’uomo che non le riconosce intelligenza, libertà e valore.  

Le cronache, giornalmente, riportano fatti legati a violenze fisiche, sessuali, stalking, atti persecutori in cui le donne sono vittime.

Le azioni a difesa e a tutela dei diritti delle donne si stanno rafforzando così come tutte le lotte contro i diritti di quelle che storicamente venivano definite minoranze. Una coesione diventata visibile nel 2020, anno che ha unito il mondo in una lotta contro un unico grande invisibile nemico, un anno che sta mettendo alla prova il più grande ed importante dei diritti: quello alla salute.

Se è vero che da un lato c’è più consapevolezza, è anche vero che dall’altro i dati da Eures dall’altro rimangono importanti. È quindi compito di tutti attuare comportamenti volti a migliorare la condizione femminile ed aumentare il rispetto verso le donne, contrastando ogni tipo di atteggiamento violento di cui veniamo a conoscenza e difendendo le vittime da ulteriori abusi.

Le parole fondamentali quando si parla di violenza sulle donne devono essere “parlare”, “denunciare”, “rieducare”, “concretezza d’intervento”.

L’obiettivo è quello di prevenire, tramite l’educazione ed il supporto, a creare un clima di rispetto condiviso da tutti. Per questo ricordiamo alle vittime di abusi, che i Centri antiviolenza offrono assistenza attiva, supporti psicologici, messa in sicurezza, nonostante l’emergenza sanitaria in corso.

La Polizia di Stato porta avanti la campagna “Questo non è amore” ideata per invitare le vittime a denunciare prima che sia troppo tardi.

Una donna vittima di violenza può rivolgersi a un avvocato/a per essere patrocinata nell’azione legale contro chi l’ha offesa. Presso gli Ordini degli avvocati delle province, si trovano appositi elenchi di legali formati e competenti nell’ambito del patrocinio legale delle vittime di violenza di genere (elenco a cui questo studio è iscritto). Il fondo costituito appositamente dalla Regione inoltre,  copre le spese dell'avvocato patrocinante.

COVID NOVITA’ IN AULA NO AL PM E AL DIFENSORE

Sì ai Giudizi penali d’appello in camera di consiglio senza P.M. e difensore

Il decreto “Ristori Bis” Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 pubblicato sulla G.U. del 9 novembre 2020 prevede, agli articoli 23 e 24, cambia alcune regole in materia di giustizia per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’art. 23 dispone dall’entrata in vigore del decreto (dal 9 Novembre 2020 al termine di cui art.1 decreto -legge 25 marzo 2020 n 19, nel massimo al 31 /01/2921 salvo modifiche) che per la decisione dei giudizi penali di appello

È quindi previsto, che fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello proceda in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Ma quindi le richieste del P.M. e dei difensori come verranno formulate?

La presenza del pubblico all’udienza in camera di consiglio non è prevista, nemmeno quella dell’imputato, del suo difensore e del P.M; le parti si troveranno a dover formulare le proprie richieste in maniera anticipata rispetto la data d’udienza stabilita.

Quali sono i termini?

 Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il P.M dovà formulare atto con le conclusioni da trasmettere alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica ex art. 14, c 4 decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, o tramite mezzi resi disponibili individuati tramite provvedimento.

L’atto, dalla cancelleria verrà inoltrato mezzo PEC ai difensori delle altre parti che entro il quinto giorno antecedente l’udienza possono tramite atto telematico scritto trasmettere e presentare le conclusioni ai sensi dell’art. 24 ex decreto legge 28 ottobre 2020, n° 137, il quale elenca anche le modalità della delibera sono elencate all’art 23 comma 9 del medesimo decreto legge. Mentre l’udienza in presenza solo su richiesta o in caso di rinnovazione dell’istruttoria e nei casi in cui si renda necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per cui l’udienza si terrà con la presenza delle parti, è in ogni caso consentito che una delle parti private o il pubblico ministero possa fare richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.

La domanda nonché richiesta della discussione orale è formulata per iscritto dal difensore o dal P.M. entro quindici giorni (temine perentorio) prima dell’udienza, trasmessa telematicamente alla cancelleria della Corte d’Appello o mezzo PEC. Con le medesime modalità e termini ha, l’imputato, la facoltà di formulare la richiesta di partecipare all’udienza.

Congedo straordinario e bonus baby-sitting: le nuove misure contenute nel decreto Ristori bis

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, c.d. decreto Ristori- bis

Congedo straordinario per i genitori e bonus baby-sitting, un importante sostegno alle famiglie, in caso di sospensione della didattica in presenza.

L’art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce Congedo straordinario, limitatamente alle aree del territorio, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, sempreché si tratti di lavoratori dipendenti e che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart-working (lavoro agile).


Per i periodi di congedo, si riconosce, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Beneficio eguale anche  ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Bonus baby-sitting. All’ art. 14 del decreto, per le aree nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.


La fruizione del bonus concessa alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Anche tale beneficio è fruibile da parte dei genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.


Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è  incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
L’erogazione dei bonus avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base delle domande pervenute all'INPS, il quale provvederà al monitoraggio.

IL DANNO MORALE:  tanto più è grave la lesione fisica tanto più è la sofferenza inferiore

La Corte di Cassazione ha cassato una sentenza del giudice del merito poiché i Giudici dell'Appello avevano erroneamente considerato che l’impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell’invalidità residuata al sinistro possa giustificare la c.d. personalizzazione in quanto tale pregiudizio costituisce l'essenza fondamentale del danno biologico.

Diversamente il c.d. danno morale è da considerarsi una voce autonoma rispetto al danno biologico trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale e, di conseguenza, meritevole di un compenso aggiuntivo.

Per quel che concerne la prova del danno morale la Corte ha ribadito che, a differenza della personalizzazione, non vi è un onere probatorio ampio potendo anche avvalersi di massime di esperienza.

 Le tabelle per la liquidazione del danno alla salute si fondano su un ragionamento di proporzionalità diretta tra la gravità della lesione rispetto all’insorgere della sofferenza soggettiva: più grave è il pregiudizio del diritto alla salute a maggior ragione si può presumere l’esistenza di una sofferenza interiore.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25164/20; depositata il 10 novembre)

158702c30c902daa1df52fe9e4f7bdc08e89c285